LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2003
, N. 20
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20
Art. 2.
1. Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da quattro componenti eletti dal Consiglio, fra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati dal Comitato tecnico di valutazione di cui all’articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione), che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza. Il CORECOM è costituito all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. I suoi componenti che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.(2)
2. Il CORECOM elegge al suo interno due Vice Presidenti secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all’articolo 7.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia