LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2003
, N. 20
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20
Art. 4.
Disposizioni sulla decadenza.
1. I componenti del CORECOM decadono dall’incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell’anno solare.
2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
3. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 3 e l’interessato non provveda a determinarne la cessazione.
4. La causa di incompatibilitàè contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l’invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
5. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d’ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
7. Le decisioni di cui al comma 6 sono comunicate all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all’Autorità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia