LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 5.
Dimissioni.
1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CORECOM sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l’Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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