LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2003
, N. 20
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20
Art. 9 bis
(Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale) (4)
1. Il CORECOM contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.
2. Al fine del più efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, è istituito presso il CORECOM un Osservatorio. L'Osservatorio ha finalità di ricerca su temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.
3. Il CORECOM può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le università lombarde per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il CORECOM può utilizzare le risorse trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.
5. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il CORECOM tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia