LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 15.
Finanziamento.
1. Per l’esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio del Consiglio regionale.
2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone inoltre delle risorse concordate con l’Autorità e gli altri soggetti di cui all’articolo 10 nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità e dagli altri soggetti di cui all’articolo 10 sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.(9)
2 bis. (10)
2 ter. (10)
2 quater. (10)
2 quinquies. (10)
NOTE:
9. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e ) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37e successivamente dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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