LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 21.
1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, la Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva ed agevola l'iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento e determina le modalità di esercizio delle sue competenze in materia.
2. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente su aree in proprietà pubblica ovvero di attivazione degli stessi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi di cui al comma 1è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi quelli per l'esproprio delle aree da bonificare, ed il ristoro delle spese preliminari a qualsiasi titolo sostenute dall'autorità amministrativa competente sono integralmente imputati al soggetto affidatario. Per tutte le procedure ed attività di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, con apposita convenzione, delle società e degli enti facenti parte del sistema regionale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e ai sensi della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' Collegato 2007).
3. Al fine di garantire al soggetto affidatario di cui al comma 2 il recupero dei costi, nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso dispone delle aree bonificate, ad esso cedute in proprietà ovvero in concessione pluriennale da parte dell'autorità amministrativa competente, utilizzandole in proprio o cedendole a terzi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale). Per tali finalità, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della l. 179/2002, il regolamento di cui al comma 13 disciplina le relative procedure applicative, secondo modalità che, garantendo l'attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito, sono indirizzate alla massima contestualità dell'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della connessa proposta di riqualificazione delle aree interessate. A fini di semplificazione amministrativa è ammesso il ricorso ad accordo di programma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), per l'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della proposta urbanistica di riqualificazione del sito; nell'ambito della procedura di accordo sono espletate, anche agli effetti dell'articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006, le procedure e le istruttorie necessarie alla completa approvazione del programma di interventi.
4. Al fine di assicurare la sollecita attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione del sito, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari sono formulati e depositati agli atti con procedura d'urgenza con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3. Per agevolare la sostenibilità economica degli interventi, l'acquisizione di atti occorrenti a qualsiasi titolo per l'approvazione ed attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione è esente dall'obbligo di corrispondere oneri finanziari a favore della Regione, nonché dei comuni e delle province interessate, ove ciò sia compatibile con la normativa statale vigente.
5. Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 44 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). In deroga al disposto di cui all'articolo 45 della medesima legge regionale, dette opere, esclusivamente se insistenti nei siti di interesse nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), ed eseguite da soggetti affidatari di cui al comma 2, ovvero da soggetti a questi equiparati o comunque a tal fine indicati dal presente articolo, sono da considerare a scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare, salva la facoltà, per i comuni, di ammettere lo scomputo, in considerazione della rilevanza della bonifica, anche per quote ulteriori. Qualora le opere connesse al recupero socioeconomico e territoriale delle aree oggetto di bonifica siano realizzate in comuni diversi da quello ove si trova il sito contaminato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria non si applica.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, si applicano nei casi in cui l'iniziativa di bonifica o di messa in sicurezza permanente sia assunta direttamente, senza previo esperimento delle procedure di cui al comma 2, da soggetti interessati non responsabili della contaminazione, ai sensi dell'articolo 245 del d.lgs. 152/2006; le agevolazioni ed incentivazioni finanziarie di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai medesimi soggetti interessati non responsabili qualora dimostrino di non aver avuto conoscenza, all'atto dell'acquisizione in disponibilità delle aree, della situazione di contaminazione, ovvero per i quali l'obbligo di bonifica sia comunque sopravvenuto, in relazione a modifiche normative, all'acquisizione in disponibilità delle aree.
7. Le agevolazioni ed incentivazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano integralmente in favore del soggetto interessato che acquisisce la proprietà delle aree nell'ambito di procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e normative assimilabili, ovvero nell'ambito di procedure giudiziali di esecuzione.
8. I comuni competenti, fatte salve le procedure d'urgenza di cui agli interventi previsti dall'articolo 240, comma 1, lettera m), del d.lgs. 152/2006, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui al comma 2, procedono d'ufficio a realizzare le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 250 del d.lgs 152/2006. La Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese, secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale di bonifica dei siti inquinati.
9. I comuni nel cui territorio sono presenti siti contaminati riservano una quota, fino al 20 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, limite massimo da applicarsi esclusivamente nel caso di siti di interesse nazionale, determinata con riguardo ai permessi di costruire rilasciati ed alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso, accantonando tale quota ogni anno in apposito fondo vincolato, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato agli interventi di cui al comma 1 ed alle spese per le relative procedure. Tale fondo è svincolato, e le relative somme possono essere utilizzate per altre finalità, all'atto di individuazione del soggetto affidatario di cui al comma 2 ovvero, in caso di iniziativa privata diretta, alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di progetto di bonifica o messa in sicurezza, accompagnata da congrue garanzie fideiussorie. In caso di comuni nel cui territorio sia presente una pluralità di siti contaminati, lo svincolo è effettuato in misura proporzionale all'incidenza del sito, oggetto dell'intervento da parte del soggetto interessato, rispetto al totale dei siti contaminati presenti sul territorio comunale. L'obbligo di accantonamento degli oneri in capo ai comuni decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale di adozione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, con la quale, in particolare, sono fissati i criteri di determinazione della misura minima del fondo, tenuto conto della eventuale presenza di siti di interesse nazionale di cui alla legge 426/1998, del numero dei siti da bonificare presenti sul territorio, dei costi prevedibili degli interventi, dell'ammontare medio annuale delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, nonché delle eventuali possibilità di svincolo anticipato del fondo per i casi straordinari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai piccoli comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, di cui all'articolo 2, legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), fatta eccezione per quelli ove sono presenti siti di interesse nazionale.
10. I collaudi relativi alla bonifica dei siti contaminati, qualora gli interventi di bonifica abbiano ricevuto copertura finanziaria pubblica, sono effettuati da tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori di cui all'articolo 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale).
11. L'elenco dei siti contaminati compresi nell'anagrafe regionale di cui all'articolo 251 del d.lgs. 152/2006è periodicamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni inseriscono nel certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate la qualifica di sito contaminato, derivante dall'inclusione nell'anagrafe regionale.
12. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”): (76)
realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati e autorizzati ai sensi delle procedure previste dalla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, fermi restando l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa e la realizzazione delle discariche secondo i criteri e le modalità del d.lgs. 36/2003. L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori.
12 bis. La realizzazione, nell’area oggetto di bonifica, di un volume confinato per la messa in sicurezza permanente delle matrici ambientali contaminate o potenzialmente contaminate, non qualificabili come rifiuti, è effettuata secondo criteri definiti dalla Regione per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di cui all’articolo 196, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006 ed è autorizzata ai sensi della Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006.(77)
13. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati), in quanto compatibile con la presente legge.
14. Agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, eseguiti dai responsabili dell'inquinamento, si applica il comma 12 del presente articolo.
15. Per i soli siti di interesse nazionale di cui alla legge 426/1998, qualora le attività di bonifica, riqualificazione ambientale e recupero socio-economico-territoriale delle relative aree avvengano nell'ambito di accordi di programma di cui alla l.r. 2/2003 che prevedano la realizzazione di grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59'), è ammessa, previa specifica valutazione relativa alla compatibilità commerciale, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, la rilocalizzazione, anche parziale, sull'intero territorio regionale della struttura di vendita autorizzata, anche se non attiva, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
15 bis. In conseguenza della variante urbanistica costituitasi, ai sensi della normativa ambientale, con l’autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con la procedura di cui all'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005.(78)
15 ter. La procedura di cui all'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005 può essere applicata anche ai fini del recepimento delle limitazioni d'uso, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, derivanti dalle verifiche ambientali effettuate dalle autorità competenti sullo stato qualitativo del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, in relazione: (78)
NOTE:
75. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, commi 6 e 7 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.
76. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza n. 50/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia