LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 29.
Funzioni della Regione.
1. Spetta alla Regione:
b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;
c bis) promuovere interventi per la realizzazione di impianti di produzione di biometano a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o agroindustriali;(102)
d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera c bis) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;(103)
e) concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del d.lgs. 164/2000 , finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;
f) rilasciare l’autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all’articolo 10 del d.lgs. 164/2000;(104)
g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, degli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché delle opere e infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi con le modalità indicate all’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, nonché esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 190/2024, con riferimento agli impianti idroelettrici, di cui alla sezione I dell’allegato C) dello stesso decreto legislativo, unicamente per le grandi derivazioni idroelettriche di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), del r.d. 1775/1933 e di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), agli impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW di cui alla sezione I dell’allegato C, lettera b), agli elettrolizzatori stand alone, di cui alla sezione I dell’allegato C), lettera s), del d.lgs. 190/2024, e agli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, di cui alla sezione I dell’allegato C), lettera u), dello stesso decreto legislativo, ivi inclusi gli interventi di modifica e ripotenziamento,nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi impianti, e relativamente agli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c ter) dell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del d.lgs. 190/2024;(105)
i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b);
i bis) adottare, con deliberazione della Giunta regionale:(107)
1) la modulistica ai fini della presentazione e della gestione, attraverso la piattaforma digitale regionale dedicata, in via esclusiva, degli atti volti al perfezionamento dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi riferiti agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024 nelle more dell’interoperabilità della piattaforma di cui al successivo numero 2;
2) le modalità per rendere interoperabile la piattaforma digitale regionale con la piattaforma SUER di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), e all’articolo 5 del d.lgs. 190/2024 e di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), ai fini della presentazione e della gestione, in via esclusiva, degli atti volti al perfezionamento dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi riferiti agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
3) l’aggiornamento delle linee guida, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2021, n. X1/4803 (Approvazione delle nuove linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) a seguito degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia) per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a bis), all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), e alla lettera g) del presente comma, finalizzate ad armonizzare e a semplificare le procedure amministrative abilitative e quelle di autorizzazione all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in conformità con le previsioni della legge regionale di attuazione dell’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 199/2021;
i bis 1) adottare con regolamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2025”: (108)
1) le regole particolari per la disciplina dell’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti e per contrastare l’artato frazionamento dell’intervento ai sensi degli articoli 6, comma 3, 7, comma 3, e 8, comma 3, del d.lgs. 190/2024, secondo i seguenti criteri e indirizzi:
Per l’applicazione dell’effetto cumulo si segue la procedura amministrativa individuata in base all’impianto la cui potenza costituisce la somma delle potenze degli impianti individuati ai sensi dei precedenti criteri;
2) le indicazioni per la stima dei costi di dismissione dell’impianto, delle opere di connessione di utenza e per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché relativamente alle tipologie di garanzie finanziarie ammissibili, secondo i seguenti indirizzi:
2.1. per gli impianti assoggettati ad attività libera che prevedono occupazione di suolo libero non ancora antropizzato ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del d.lgs. 190/2024, l’importo delle garanzie finanziarie è posto pari ai costi di dismissione dell’impianto e dell’elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristinodello stato dei luoghi, stimati dal proponente a corredo della garanzia bancaria o assicurativa di cui allo stesso articolo 7, comma 7;
2.2. per gli impianti da abilitare ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 190/2024 secondo le indicazioni di cui alla lettera i) del comma 4 dello stesso articolo 8, l’importo della polizza fideiussoria è posto pari al costo di dismissione dell’impianto e dell’elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza di procedura abilitativa semplificata;
2.3. per gli impianti da autorizzare ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 190/2024 secondo le indicazioni previste al comma 10, lettera d), dello stesso articolo 9, al fine di stabilire le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta a favore delle amministrazioni procedenti; tali garanzie sono poste pari al costo di dismissione dell’impianto e dell’elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all’interno all’istanza di autorizzazione unica;
3) le indicazioni in tema di programmi di compensazioni al comune interessato:
3.1. per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW da abilitare ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 190/2024, secondo le indicazioni di cui alla lettera m), numero 2), del comma 4 dello stesso articolo 8, sono generate dalla necessità di rendere omogenea l’applicazione dell’articolo sul territorio regionale, di guidare il proponente alla presentazione del programma di compensazioni da allegare alla presentazione dell’istanza di cui al summenzionato articolo 8 nonché di individuare le compensazioni, anche in assenza dell’istituto della conferenza dei servizi, non sempre necessariamente convocata. Si prevede, a tal fine, di definirle nel rispetto dei seguenti indirizzi:
3.1.1. definizione dei proventi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;
3.1.2. quantificazione delle compensazioni, proporzionalmente all’effetto cumulo, nel rispetto del limite del 3 per cento di cui alla suddetta lettera m);
3.1.4. tipologia di compensazioni territoriali ammissibili, prevedendo una serie di interventi tipo, ispirandosi all’Allegato II (Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative) del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), quali miglioramento ambientale, mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, interventi di efficienza energetica, interventi di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza su tali temi;
3.2. per gli impianti non soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) da autorizzare ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 190/2024, diversi dagli impianti idroelettrici, secondo le indicazioni previste al comma 10, lettera d), di tale articolo, prevedendo che la quantificazione delle compensazioni sia pari almeno:
3.2.1. al 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto, qualora l’impianto abbia una capacità di generazione inferiore o uguale a 20 MW elettrici o 20 MW termici o fino a 500 Sm3/h per gli impianti di biometano;
3.2.2. al 4 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto qualora l’impianto abbia una capacità di generazione superiore a 20 MW elettrici o termici e inferiore a 30 MW elettrici o termici o superiore a 500 Sm3/h per gli impianti di biometano;
3.3. per gli impianti soggetti a VIA ai sensi all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, per i quali le eventuali compensazioni, previste all’articolo 9, comma 10, lettera d), del d.lgs. 190/2024, ulteriori a quelle definite dall’autorità competente alla VIA, sono stabilite dall’autorità competente all’autorizzazione dell’impianto, prevedendo che la quantificazione delle compensazioni sia pari almeno:
3.3.1. al 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto qualora questo abbia una capacità di generazione inferiore o uguale a 20 MW elettrici o 20 MW termici o fino a 500 Sm3/h per gli impianti di biometano;
3.3.2. al 4 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto qualora questo abbia una capacità di generazione superiore a 20 MW elettrici o termici e inferiore a 30 MW elettrici o termici o superiore a 500 Sm3/h per gli impianti di biometano;
4) l’individuazione di criteri e modalità per la quantificazione e per la corresponsione degli oneri istruttori, da stabilire con la deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera i bis) del presente comma, dovuti per gli impianti da abilitare ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 190/2024 e per quelli, non soggetti a VIA, da autorizzare ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo.
1 quinquies. La Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di garantire il monitoraggio sull’andamento della produzione e di favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi.(113)
1 sexies. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 30, comma 2 bis, e di valorizzare le risorse locali, la Giunta regionale adotta linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 28/2011.(114)
2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.
3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità , le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.
3 bis. Relativamente agli impianti alimentati da fonte idraulica ad uso idroelettrico, i cui procedimenti concessori sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del d.lgs. 190/2024, nonché ai sensi dall’articolo 23, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), la Regione adegua, ove necessario, la disciplina di riferimento alla normativa statale sopravvenuta.(115)
4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IReR(116), a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della L.R. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.
NOTE:
106. La lettera è stata abrogata dall'art. 29, comma 1, lett. c) della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24. 

107. La lettera è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. n) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 , successivamente sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 e dall'art. 10, comma 1, lett. e) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. 

109. La lettera è stata aggiunta dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 e successivamente abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. g) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. 

110. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 e successivamente abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. h) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. 

111. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 e successivamente abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. h) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. 

112. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 e successivamente abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia