LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 32.
Gas naturale ed energia elettrica.
1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento degli elettrodotti transfrontalieri, l'ampliamento della capacità  di trasmissione sulle reti di trasporto ad alta tensione, nonché la loro razionalizzazione, promuove la stipula di accordi con il Gestore della rete di trasporto nazionale (GRTN) e con i proprietari della rete o di tratti di rete.
2. Con regolamento regionale è definito il funzionamento delle piccole reti isolate di distribuzione e utilizzo, nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:
a) sicurezza, efficienza ed economicità  del servizio;
b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi