LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 32.
Gas naturale ed energia elettrica.
1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento degli elettrodotti transfrontalieri, l'ampliamento della capacità di trasmissione sulle reti di trasporto ad alta tensione, nonché la loro razionalizzazione, promuove la stipula di accordi con il Gestore della rete di trasporto nazionale (GRTN) e con i proprietari della rete o di tratti di rete.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia