LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 53.
Disposizione particolari per le dighe.
1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle dighe e le modalità per l’attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La Giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.(198)
2. Le modifiche della gestione di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore dei concessionari o di terzi utilizzatori, fatto salvo il caso di svasi preventivi per motivi di emergenza, con diminuzione dell'utilizzazione del bacino idrico o del serbatoio di accumulo.
3. L'Autorità competente, in caso di accertate negligenze nella gestione delle opere, può prescrivere tutte le indagini necessarie e gli interventi immediati e indispensabili per assicurare la stabilità dello sbarramento e l'incolumità pubblica, e anche gli interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere.
4. In caso di mancata esecuzione delle indagini o dei lavori ordinati, deve essere imposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso o la demolizione dello sbarramento, se necessario provvedendo d'ufficio con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario.
5. L'autorizzazione delle dighe ai sensi del comma 1 tiene luogo integralmente degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), fermo restando il rispetto, nella progettazione ed esecuzione delle opere, delle normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi.
NOTE:
198. Il comma modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5è stato successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. z) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia