LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003 , N. 27

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della regione) - Collegato 2004

(BURL n. 52, 1° Suppl. Ord. del 27 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-22;27

Art. 1.
Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile.
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(1)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell’articolo 70 è sostituito dal seguente:
“2. Tali somme possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.”.
2. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 3 la parola “cinquantamila”è sostituita dalla parola “centotrentamila”;
b) al comma 3 dell’articolo 3 le parole “Tale procedura comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre preventivi” sono sostituite dalle parole “Tale procedura comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora l’importo della spesa non superi l’ammontare di cinquantamila euro al netto dell’IVA e di almeno cinque preventivi qualora l’importo della spesa sia compreso tra cinquantamila euro e centotrentamila euro al netto di IVA.”;
c) al comma 4 dell’articolo 3 la parola “cinquantamila”è sostituita dalla parola “centotrentamila”.
3. La Regione può conferire ad Infrastruttre lombarde s.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 23, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell’articolo 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) le funzioni relative all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l’affidamento e l’aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale, nonché le connesse funzioni di committente.(3)
3 bis. Gli enti dipendenti della Regione e le aziende sanitarie regionali conferiscono ad Infrastrutture lombarde s.p.a. le funzioni relative all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l’affidamento e l’aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale individuate dalla Giunta regionale, nonché le connesse funzioni di committente.(4)
3 ter. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, la società Infrastrutture Lombarde s.p.a. svolge attività di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in ordine agli interventi di interesse regionale e sino alla fase del collaudo, per conto della Regione, nonché, sulla base di convenzione, degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, degli enti locali e degli organismi di diritto pubblico.(5)
4. Alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 – III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:
"11. La Giunta regionale autorizza l'utilizzo dei fondi per la partecipazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 10.”;
b) dopo il comma 12 dell'articolo 27 è inserito il seguente:
“12 bis. Per garantire un adeguato supporto alla predisposizione degli interventi di cui al comma 10, la cui progettazione richiede il contributo di particolari professionalità specialistiche, è autorizzato il ricorso a forme di assistenza tecnica. Al finanziamento delle spese previste dal presente comma si provvede annualmente con legge di bilancio.”.
5. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione di collaborazioni finalizzate a garantire il tempestivo svolgimento dei controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativamente alle operazioni da realizzarsi con il cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione Europea nel periodo di programmazione 2000-2006.
6. Alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo)(7)è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
(Premio per la pace)
1. La Regione Lombardia istituisce un premio annuale per la pace, da assegnare a persone, enti pubblici e privati, ad associazioni lombarde che abbiano promosso iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo.
2. La Giunta regionale nomina ogni anno una giuria di cinque membri, scelti tra personalità eminenti segnalate da enti, associazioni e soggetti operanti nel campo della promozione di iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo.”
.
7. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)(8)è apportata la seguente modifica:
a) (9)
8. Alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull’iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della Regione)(10)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 bis dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“2 bis. L’autenticazione di cui al comma 2 può essere altresì eseguita da tutti i soggetti previsti dall’articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).”.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 19 maggio 1997, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 8 settembre 1997, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 5 giugno 1989, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 14 aprile 2003, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata abrogata dall'art. 38, comma 1, lett. b) della l.r. 1 aprile 2015, n. 6. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 2 ottobre 1971, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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