LEGGE REGIONALE
22 dicembre 2003
, N. 27
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004
(BURL n. 52, 1° Suppl. Ord. del 27 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-22;27
Art. 3.
Disposizioni in materia di territorio, trasporti e viabilità .
1. In attuazione dell'Accordo di Programma Quadro "Riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia", sottoscritto il 3 aprile 2000 ed attuativo dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra l'amministrazione statale e l'amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiornamenti, la Regione compartecipa ai costi di attuazione dei seguenti interventi stradali:
2. In attuazione dell'Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000", sottoscritto il 3 marzo 1999 ed attuativo dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra l'amministrazione statale e l'amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiornamenti, la Regione compartecipa ai costi di attuazione dei seguenti interventi stradali:
3. La Regione compartecipa ai costi di attuazione dell'intervento ferroviario: "Contributo per la realizzazione delle opere di mitigazione connesse al quadruplicamento ferroviario Pioltello-Treviglio" previsto dall'Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000" sottoscritto il 3 marzo 1999 ed attuativo dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra l'amministrazione statale e l'amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiornamenti.
5. Nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), i collaudi di opere pubbliche di interesse regionale di cui all'articolo 31 possono essere effettuati dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 32, appartenenti a tutte le categorie indicate dall'articolo 33, comma 1, della legge medesima.
6. Alla legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(22)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 11 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“11. Allo scopo di promuovere e favorire il recupero e la valorizzazione dei Navigli lombardi, la Regione Lombardia partecipa, con il Comune di Milano, la Provincia di Milano, il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, il consorzio di bonifica Est Ticino – Villoresi e gli altri enti pubblici o privati interessati, alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata ‘Navigli Lombardi" e provvede alle spese di gestione nella fase di avvio.”.
“11. Allo scopo di promuovere e favorire il recupero e la valorizzazione dei Navigli lombardi, la Regione Lombardia partecipa, con il Comune di Milano, la Provincia di Milano, il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, il consorzio di bonifica Est Ticino – Villoresi e gli altri enti pubblici o privati interessati, alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata ‘Navigli Lombardi" e provvede alle spese di gestione nella fase di avvio.”.
NOTE:
21. Il comma è stato abrogato dall'art. 143, comma 1, lett. b), numero 15) della l.r. 14 luglio 2009, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia