LEGGE REGIONALE
3 maggio 2004
, N. 10
Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere(1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-03;10
Art. 1.
Finalità.
1. La Regione Lombardia, riconoscendo l’alto valore civile e morale dei caduti nell’adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Repubblica, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità.
1 bis. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, è volta altresì a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere e ai loro familiari, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), anche promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali.(2)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 4
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia