LEGGE REGIONALE 3 maggio 2004 , N. 10

Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere(1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-03;10

Art. 2.
Giorno della memoria.
1. Per le finalità di cui all’art. 1è istituito il 6 febbraio di ogni anno quale giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere.
2. In tale data, o in quella della seduta più prossima, il Consiglio Regionale destina una parte della seduta al ricordo delle vittime del dovere.
3. La Giunta Regionale o l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale promuovono, d’intesa con la commissione consiliare competente, iniziative idonee a commemorare questo giorno.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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