LEGGE REGIONALE
3 maggio 2004
, N. 10
Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere(1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-03;10
Art. 2.
Giorno della memoria.
1. Per le finalità di cui all’art. 1è istituito il 6 febbraio di ogni anno quale giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 4
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia