LEGGE REGIONALE 3 maggio 2004 , N. 10

Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere(1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-03;10

Art. 2 ter
Misure di sostegno a favore delle vittime del dovere.(4)
1. 1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, residenti o prestanti servizio in Lombardia all'epoca dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, le seguenti misure di sostegno, purché conseguenti e connesse a tale evento:
a) erogazione di contributi, a titolo assistenziale, per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, ivi comprese quelle per l'assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate;
b) borse di studio e una riserva di posti nei tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale a favore degli orfani di vittime del dovere.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 bis, sono esentati, su istanza di parte, dagli obblighi tributari nei confronti della Regione per l’anno d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere da parte dell’amministrazione competente.(5)
3. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.
4. La Giunta regionale determina, anche per mezzo di apposito regolamento regionale, gli importi massimi, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di quanto previsto dal comma 2, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all'articolo 2 quater.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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