LEGGE REGIONALE
5 maggio 2004
, N. 11
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-05;11
Art. 9 bis
1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l'anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie:
a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti è erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potrà essere utilizzato per la finalità di cui alla lettera b);
b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potrà essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti è data priorità alla cantierabilità degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1è effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia