LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004 , N. 28

Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28

Art. 1.
Finalità, ambito e oggetto.
1. Con la presente legge la Regione promuove il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.
2. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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