LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004 , N. 28

Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28

Art. 9.
Norma finanziaria.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 6 si provvede fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 nell’ambito della disponibilità delle risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2021-2023 alla missione 12 ‘Diritti sociali, politiche sociali e famiglia’, programma 05 ‘Interventi per le famiglie’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ sul bilancio regionale 2021-2023. A partire dagli esercizi successivi al 2023 all’autorizzazione delle spese di cui al primo periodo si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.(8)
3. Per le spese previste dall’articolo 7 si provvede con le risorse annualmente stanziate con legge di approvazione del bilancio alla missione 12 ‘Diritti sociali, politiche sociali e famiglia’, programma 05 ‘Interventi per le famiglie’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’.(10)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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