LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 , N. 33

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33

Art. 2.
Principi.
1. L’attività regionale di sostegno al diritto allo studio universitario, come concordata nell’Intesa per il diritto allo studio universitario tra la Regione e le università della Lombardia sottoscritta l’8 aprile 2004, è improntata ai seguenti principi:
a) libertà di scelta dello studente, nell’ambito di un sistema basato sulla certificazione di qualità;
b) valorizzazione della sussidiarietà;
c) valorizzazione dell’autonomia delle università, delle istituzioni dell’AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici e sostegno alla concorrenzialità del sistema universitario lombardo;
d) valorizzazione dell’interazione tra formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici e mercato del lavoro;
e) riconoscimento delle università, delle istituzioni dell’AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici quali soggetti attuatori degli interventi per il diritto allo studio;
f) garantire forme di controllo, da parte degli studenti, sul livello dei servizi offerti e sull’efficacia dell’attività di gestione degli stessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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