LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 , N. 33

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33

Art. 3.
Interventi e loro destinatari.
1. Costituiscono interventi regionali per il diritto allo studio universitario le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti, favorendo la partecipazione degli studenti diversamente abili, da realizzarsi attraverso:
a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato;
b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio, in primo luogo attraverso le strutture di proprietà o nella disponibilità delle università, delle istituzioni dell’AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, purché rispondenti ai requisiti di qualità di cui all’articolo 4;
c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici, tramite esperienze di studio o di stage all’estero;
d) la diffusione delle informazioni relative all’ingresso nel sistema delle università, dell’AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali, in accordo con le università, con le istituzioni dell’AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici, e fatte comunque salve le loro autonome iniziative.
2. Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario possono essere individuati dalla Regione in collaborazione con le università, con le istituzioni dell’AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti agli studenti iscritti: ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell’area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia; ai corsi per diplomi accademici, di perfezionamento e di specializzazione delle istituzioni dell’AFAM, aventi sede legale in Lombardia; ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano diplomi equipollenti ai titoli universitari, aventi sede legale in Lombardia.
4. Gli interventi a sostegno del diritto allo studio per gli studenti dei corsi delle università lombarde svolti in sedi ubicate in altre regioni sono disciplinati mediante intese tra la Regione Lombardia, le università e le regioni interessate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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