Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33
Art. 6.
Comitato regionale per il diritto allo studio universitario.
1. È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario composto da:
a) l’assessore competente, che lo presiede;
b) il direttore generale competente in materia, o suo delegato;
c) i rettori di ogni università con sede in Lombardia o delegati delle stesse;
d) un rappresentante degli studenti per ogni università;
e) quattro rappresentanti designati dai legali rappresentanti delle istituzioni che compongono il sistema dell’AFAM;
f) un rappresentante delle scuole superiori per mediatori linguistici;
g) quattro rappresentanti degli studenti del sistema dell’AFAM;
h) un rappresentante degli studenti delle scuole superiori per mediatori linguistici.
2. Il comitato formula proposte e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo triennali e dei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 2 e ne verifica l’attuazione.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia