LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 , N. 33

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33

Art. 9.
Convenzioni con le università, le istituzioni dell’AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici.
1. La Regione stipula con le università, con le istituzioni dell’AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni che regolano, in particolare, i seguenti aspetti:
a) modalità di utilizzo degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature finalizzati al diritto allo studio, ferma restando la proprietà in capo alla Regione, e quantificazione dei relativi oneri a carico delle università, delle istituzioni dell’AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici;
b) modalità di inserimento del personale adibito alla gestione dei servizi per il diritto allo studio;
c) durata del periodo di graduale adeguamento dei contributi di gestione e definizione delle relative modalità di riparto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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