LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 , N. 34

Politiche regionali per i minori

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34

Art. 5.
Rete d’offerta sociale.
1. La rete d’offerta sociale destinata ai minori è costituita da:
a) attività educative, aggregative e ricreative che concorrono alla promozione del benessere dei minori; in particolare servizi ed interventi socio-educativi per la prima infanzia, servizi ed interventi ludico-ricreativi per l’infanzia e di aggregazione per adolescenti, servizi ed interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali, ivi compresi gli interventi di accompagnamento allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, l’assistenza domiciliare ai minori, il sostegno all’integrazione sociale e scolastica dei minori disabili, i servizi socio educativi per disabili, nonché servizi a sostegno delle bambine e dei bambini e delle loro mamme recluse;
b) attività volte a rimuovere le cause del disagio e a tutelare il minore in caso di inesistenza o di inadeguatezza della famiglia, di violenza, maltrattamento e abuso; in particolare, affido, adozione ed interventi e servizi diurni e residenziali quali comunità educative e familiari, centri di pronto intervento, con particolare attenzione ai processi di evoluzione delle probematiche legate alla multietnicità e alla costruzione di percorsi di inclusione sociale, centri di accoglienza per gestanti e mamme con bambini e bambine, servizi di mediazione familiare;
c) attività ed interventi innovativi, inclusi quelli che scaturiscono dalla progettualità diffusa, espressa dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Per le aree di intervento relative al comma 1, con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, sono determinate le tipologie di offerta soggette all’autorizzazione al funzionamento ed all’accreditamento, nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l’autorizzazione al funzionamento delle stesse e gli indicatori per la verifica della qualità dei processi e dei risultati conseguiti, fatte salve le forme sperimentali di interventi sociali e socio-educativi oltre che di solidarietà informale, tutelati dagli articoli 38, quinto comma, e 118, quarto comma, della Costituzione. Costituisce un ulteriore requisito per gli accreditamenti successivi all’entrata in vigore della legge recante “Primo soccorso pediatrico”, l’attuazione di percorsi informativi e formativi, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), rivolti al personale, alle famiglie e ai minori sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.(10)
3. I membri del Consiglio e della Giunta regionale, nonché i membri dei Consigli e delle Giunte provinciali e comunali, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", hanno la facoltà di visitare le strutture situate sul territorio di loro competenza, accreditate presso la Regione, che ospitano a qualsiasi titolo minori, per verificare la qualità del loro trattamento e il rispetto dei loro diritti.
4. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, cessano di trovare applicazione i requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale n. IV/871 del 23 dicembre 1987, per il funzionamento delle strutture destinate ai minori.
NOTE:
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 1 aprile 2015, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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