LEGGE REGIONALE
14 dicembre 2004
, N. 34
Politiche regionali per i minori
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34
Art. 10.
Norma finanziaria.
01. Alle spese per lo svolgimento delle attività sperimentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e bis), si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e con le risorse stanziate all’UPB 5.2.1.2.87 “Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.(12)
1. Alle spese per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 4, al finanziamento degli interventi relativi al sistema d’offerta sociale, di cui all’articolo 5 comma 1, e al finanziamento degli interventi relativi al sistema d’offerta socio-sanitaria, di cui all’articolo 6, si provvede, a decorrere dall’anno 2004 con le risorse statali della quota indistinta del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, di cui all’articolo 59, commi 44 e 45, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e con le risorse autonome stanziate all’UPB 3.6.1.1.2.87 "Rafforzare l’organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze".
2. Alle spese per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle province di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, si provvede, a decorrere dall’anno 2004 con le risorse autonome stanziate alle UPB 3.6.5.1.2.97 "Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili" e 3.6.1.2.2.88 "Piano Sociosanitario Integrato".
3. Al finanziamento degli interventi relativi al sistema d’offerta sanitario, di cui all’articolo 7, si provvede, a decorrere dall’anno 2004, con le risorse autonome stanziate all’UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza".
4. Agli oneri derivanti dalle attività dell’Osservatorio regionale sui minori, di cui all’articolo 9, si provvede con le risorse statali trasferite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia) stanziate all’UPB 3.6.2.2.2.100 "Iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti".
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia