LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004 , N. 36

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2005

(BURL n. 52, 1º Suppl. Ord. del 24 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-20;36

Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona.
1. Alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”– Collegato 2003)(8)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall’incarico, si provvede alla sua sostituzione.”.
3. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)(10)è apportata la seguente modifica:(11)
a) dopo il comma 107 quinquies dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:
"107 sexies. Al fine di supportare le attività programmatorie in materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le quali viene assolto il diritto-dovere all'istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).".
4. Nelle more dell’approvazione della disciplina regionale prevista dall’articolo 48, comma 29, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è unico per tutte le sedi disponibili sull’intero territorio regionale e dà luogo alla graduatoria unica regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per l’assegnazione delle sedi messe a concorso; ogni altro aspetto del concorso e dell’assegnazione resta disciplinato dalla normativa statale e regionale già vigente al 25 novembre 2003. I concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonché la relativa assegnazione delle sedi messe a concorso, restano per ogni aspetto disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente alla data di pubblicazione del bando.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. i) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul Burl della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Il comma 2 bis, dell'art. 32 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi