LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004 , N. 39

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti

(BURL n. 52, 2º suppl. ord. del 24 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-21;39

Art. 4.
Miglioramento termico degli edifici.
1. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, i regolamenti comunali stabiliscono che gli edifici e gli impianti di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva, intervenendo sull’involucro edilizio, sul rendimento dell’impianto di riscaldamento e sull’impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva.
2. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni totali degli edifici, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) , il coefficiente di dispersione volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore del 25 per cento rispetto al limite massimo fissato dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici). (1)
3. È facoltà dei comuni, nell’ambito delle proprie prerogative e in sede di revisione dei regolamenti edilizi in applicazione della presente legge, deliberare il rispetto di limiti superiori alle dispersioni di calore dei singoli componenti degli involucri edilizi, sia per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione totale, sia nei casi di ristrutturazione parziale, articolando eventualmente tali limiti secondo le diverse tipologie edilizie e destinazioni d’uso.
4. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio.
5. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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