LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004 , N. 39

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti

(BURL n. 52, 2º suppl. ord. del 24 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-21;39

Art. 5.
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
1. Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di energia, per gli edifici di proprietà privata qualunque sia la loro destinazione d’uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è verificata in via prioritaria l’opportunità di ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.
2. Per i nuovi edifici ad uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo, nella progettazione del sistema di produzione dell’acqua calda ad uso sanitario è privilegiata l’installazione di impianti solari termici.
3. li impianti con collettori solari termici sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al 50 per cento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi