LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004 , N. 39

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti

(BURL n. 52, 2º suppl. ord. del 24 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-21;39

Art. 7.
Diagnosi energetiche.
1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio, sulla base delle risultanze dei catasti di cui all’articolo 6, provvedono alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati del rapporto tra il consumo e la volumetria riscaldata.
2. Le diagnosi energetiche contengono proposte di interventi di miglioramento edilizio e impiantistico con la specificazione di costi, risparmi possibili e tempi di ritorno degli investimenti.
3. Le diagnosi energetiche di cui al comma 2 tengono inoltre conto:
a) della scelta delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori pratiche di intervento in fase di progettazione tecnica;
b) delle modalità e dei parametri per la verifica dell’efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi.
4. I soggetti titolari dei contratti servizio energia, definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal D.P.R. 551/1999, trasmettono ai comuni con più di 40.000 abitanti e alle province per il restante territorio, le risultanze delle diagnosi energetiche dei sistemi edifici-impianti gestiti e i valori dei consumi per unità di volumetria riscaldata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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