LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004 , N. 39

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti

(BURL n. 52, 2º suppl. ord. del 24 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-21;39

Art. 8.
Personale abilitato agli interventi di diagnosi.
1. La Giunta regionale promuove appositi corsi di qualificazione per tecnici abilitati all’esercizio delle diagnosi energetiche, comprese le diagnosi effettuate ai fini della contabilizzazione energetica ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore) e definisce i requisiti e le modalità per l’accreditamento degli stessi, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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