LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 48.
Costo di costruzione.
1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata.
2. Nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale, di cui al comma 1, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decorrenza dell’importo aggiornato dal 1º gennaio successivo.
3. Il contributo relativo al costo di costruzione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, che viene determinata dalla Giunta regionale in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
4. Per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo, il contributo è pari ad una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione alle diverse destinazioni, con deliberazione del consiglio comunale (218) .
5. Per gli interventi destinati ad impianti sportivi e ricreativi il contributo del 10 per cento è rapportato unicamente al costo degli edifici posti al servizio o annessi all’intervento.
6. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il 50 per cento del valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5. Nei casi in cui, per gli interventi di cui al precedente periodo, sia prevista, in luogo del contributo relativo al costo di costruzione, la corresponsione del contributo di cui all’articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001, il contributo stesso, limitatamente alla relativa componente riferita all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, è dovuto in misura pari al 50 per cento del contributo stabilito per le nuove costruzioni.(219)
7. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, ovvero per effetto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e comunque non oltre sessanta giorni dalla data dichiarata di ultimazione dei lavori.(220)
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
218. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 14 luglio 2006, n. 12. Torna al richiamo nota
219. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. h) della l.r. 26 novembre 2019, n. 18 e ulteriormente modificato dall'art. 20, comma 1, lett. c), numeri 1) e 2) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
220. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. m) della l.r. 26 novembre 2019, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi