LEGGE REGIONALE
11 marzo 2005
, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12
Art. 59.
Interventi ammissibili.
1. Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 60.
1 bis. Nelle aree di cui al comma 1 sono altresì ammessi la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici esistenti, non più adibiti a usi agricoli, con finalizzazione alla realizzazione di centri ippici. I titoli abilitativi edilizi, per la realizzazione dei centri ippici ai sensi del primo periodo, possono essere rilasciati anche a soggetti non imprenditori agricoli. È dovuto il contributo di costruzione di cui all'articolo 43, comma 1, fatta eccezione per gli interventi realizzati dall'imprenditore agricolo professionale. (246)
1 ter. Ai fini della presente legge i centri ippici di cui al comma 1 bis sono composti da strutture mobili e immobili destinate a ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica.(246)
2. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
3. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell’imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
4. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 1, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell’intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e per le serre fisse per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive devono essere congruenti al paesaggio rurale.(247)
4 bis. Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 sono incrementati del 20 per cento.(248)
5. Al fine di tale computo è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.
6. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.
7. I limiti di cui al comma 4 non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva. (249)
7 bis. Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all’agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni del presente articolo, nonché dello strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva funzionalità.(250)
7 ter. Tra i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, stabiliti nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p), del d.lgs. 152/2006, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede specifiche misure di salvaguardia all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, di cui all'articolo 15, comma 4, con particolare riferimento alla tutela, anche a livello comunitario, di prodotti di particolare qualità. La disposizione di cui al primo periodo:(251)
a) non si applica agli impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica gestiti da imprese agricole e finalizzati alla lavorazione di frazioni organiche;
b) si applica dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del primo aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti successivo all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019', con esclusione dei procedimenti di autorizzazione già ritualmente avviati alla stessa data, conformemente alla normativa vigente e che abbiano già acquisito, ove previsto, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA.
NOTE:
247. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. bbb), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4 e successivamente dall'art. 10, comma 2, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia