LEGGE REGIONALE
11 marzo 2005
, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12
Art. 65 bis
1. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana e limitare il consumo di suolo, la Regione promuove la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio nelle singole unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001.(279)
2. Ai fini della realizzazione di un soppalco, quale partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso, di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. XI/695 (Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001.(280)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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