LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 65 bis
Finalità e presupposti. (278)
1. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana e limitare il consumo di suolo, la Regione promuove la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio nelle singole unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001.(279)
2. Ai fini della realizzazione di un soppalco, quale partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso, di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. XI/695 (Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001.(280)
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
278. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. Torna al richiamo nota
279. Il comma è stato modificato dall'art. 27, comma 2, lett. a) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18. Torna al richiamo nota
280. Il comma è stato modificato dall'art. 27, comma 2, lett. b) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi