LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 79.
Adempimenti della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata:
a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l’effettuazione di ricerche, per l’acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell’attuazione del presente capo;
b) ad erogare agli enti locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni loro attribuite;(292)
c) a provvedere alle spese connesse all’attività delle commissioni regionali di cui all’articolo 78;(293)
d) a provvedere, a norma dell’articolo 140 del D.Lgs. 42/2004, alla pubblicazione degli elenchi di cui all’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004.
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
292. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. nnn), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4. Torna al richiamo nota
293. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ooo), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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