Legge Regionale
2 agosto 2006
, N. 17
Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 04 Agosto 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-08-02;17
Art. 1
(Disposizioni non finanziarie)
2. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5bis dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
" 5bis. La facoltà di cui al comma 2bis si esercita con comunicazione presentata, a pena di decadenza, al Presidente del Consiglio regionale prima di aver raggiunto il requisito d’età prescritto per la maturazione del diritto all’assegno o, qualora i requisiti prescritti siano già maturati al momento della cessazione del mandato, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio;";
b) il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
" 2. A decorrere dal 1 gennaio 2006, l’ammontare dell’assegno vitalizio è adeguato, in aumento, in base all’aggiornamento dell’indennità di funzione spettante ai consiglieri regionali.";
c) dopo il comma 3 dell’articolo 8è inserito il seguente:
" 3 bis. Il consigliere che cessa dal mandato alla fine della legislatura dopo aver versato il contributo di cui al comma 1 ha la facoltà di chiedere la restituzione dello stesso contributo nella misura del 100 per cento senza rivalutazione monetaria né corresponsione d’interessi. Tale facoltà si esercita con comunicazione al Presidente del Consiglio regionale da inoltrare, a pena di decadenza, prima di aver raggiunto il requisito d’età prescritto per la maturazione del diritto all’assegno vitalizio ovvero, qualora i requisiti prescritti siano già maturati al momento della cessazione del mandato, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. La restituzione del contributo comporta la rinuncia al diritto ed al beneficio previsti dal presente articolo. Qualora il mandato sia stato esercitato per più legislature la restituzione del contributo versato può essere richiesta anche con riferimento a singole legislature. In tale caso la quota di cui al comma 1 spettante al coniuge o ai figli è ridotta proporzionalmente, fermi restando i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all’assegno.".
7. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e de i servizi per l’impiego)(7)è apportata la seguente modifica:
8. Alla legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative)(8)è apportata la seguente modifica:
9. Fino all’effettivo conferimento alle province delle funzioni concernenti i centri alberghieri a carattere residenziale, da attuarsi secondo le disposizioni dell’articolo 3, commi 17, 19 e 20 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), il personale dei centri di formazione alberghiera rimane assegnato all’Agenzia regionale per il lavoro.
NOTE:
5. Il comma è stato abrogato dall'art. 143, comma 1, lett. b) numero 24 della l.r. 14 luglio 2009, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia