Legge Regionale 2 agosto 2006 , N. 17

Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 04 Agosto 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-08-02;17

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Le previsioni di entrata per gli anni 2006 e 2007 dell’introito derivante dal rilascio delle autorizzazioni ambientali integrate, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) sono rispettivamente ridotte ed incrementate per l’importo di € 2.000.000,00.
2. In relazione a quanto previsto dall’articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2006-2008, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l’importo a fianco di ciascuna indicato:

INIZIATIVA
2006
2007
2008
Anziani
- 6.215,00
- 6.215,00
- 6.215,00
Beni culturali
- 353.487,00
187.546,00
235.516,00
Accoglienza
- 604.869,00
- 554.255,00
- 319.669,00
Viabilità primaria
- 50.352,00
5.035,00
5.035,00
Montagna
- 622.051,00
- 622.051,00
- 445.986,00
Rifiuti iniziativa decennale
- 180.052,00
- 112.263,00
- 112.263,00
Riqualificazione urbane
976.955,00
1.033.357,00
1.033.357,00
Territorio montano
- 373.160,00
- 374.476,00
- 374.476,00
Viabilità minore
- 793.302,00
- 774.113,00
- 414.540,00
Tutela acque
- 14.388,00
9.402,00
25.924,00
Parcheggi
- 7.385,00
- 7.384,00
- 7.384,00
Energia
-15.076,00
- 8.168,00
- 8.168,00
Edilizia scolastica
- 274.006,00
- 157.208,00
- 65.476,00
Strutture alternative per anziani e portatori di handicap
- 2.980,00
- 2.980,00
- 2.980,00
Impiantistica sportiva
6.993,00
391.508,00
497.202,00
TOTALE
-2.313.375,00
- 992.265,00
39.877,00

3. Per il recupero delle risorse derivanti dal rimborso dei prestiti erogati ai beneficiari finali in relazione ai progetti finanziati nell’ambito delle misure infrastrutturali del Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 è autorizzata la maggiore entrata di € 3.533.429,00 per l’anno 2006, € 3.271.692,00 per l’anno 2007, € 3.373.014,00 per l’anno 2008.
4. In relazione alle risorse di cui al comma 3è autorizzata la spesa di € 3.533.429,00 per l’anno 2006, € 3.271.692,00 per l’anno 2007, € 3.373.014,00 per l’anno 2008 per gli interventi in attuazione dell’obiettivo generale individuato dal Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 e in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel Programma Regionale di Sviluppo in materia di infrastrutture per lo sviluppo locale; le spese di gestione sono a carico dello stesso fondo.
5. Per le spese di cui al comma 4, relativamente agli anni 2007 e 2008, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.
6. E’ autorizzato per l’anno 2006 l’incremento di entrata e di spesa di € 1.227.473,64 in favore del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).
11. Al fine di promuovere e favorire la gestione della regolazione del lago d’Idro, in attuazione dell’articolo 44, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), nonché per garantire una rilevante presenza istituzionale nel soggetto affidatario della concessione di regolazione del lago medesimo, la Regione partecipa alla Società Lago d’Idro società a responsabilità limitata, già concessionaria a norma di legge delle opere di regolazione del lago, con una quota anche maggioritaria del capitale sociale, mediante conferimento di apposite risorse finanziarie.
12. La partecipazione regionale alla società di cui al comma 11 è funzionale alla sistemazione delle opere di regolazione, alla sicurezza idraulica delle popolazioni rivierasche del Lago d’Idro e del fiume Chiese ed al recupero ambientale del Lago d’Idro e del fiume Chiese attraverso la valorizzazione della risorsa idrica lacuale e fluviale e la sua efficiente ed efficace gestione per scopi irrigui, idroelettrici e di fruizione turistico ambientale.
13. Per gli scopi di cui ai commi 11 e 12 la Regione può affidare alla società l’esecuzione di progetti ed opere finanziate con fondi propri del bilancio regionale ovvero derivanti da programmi di interventi con finanziamento statale. Per i medesimi scopi e al fine di consentire la piena partecipazione dei soggetti pubblici e privati rivieraschi del Lago d’Idro e del fiume Chiese, la Regione può altresì proporre la trasformazione della Società Lago d’Idro in società consortile a responsabilità limitata.
14. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali nella Società Lago d’Idro sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 (Norme per le nomine e le designazioni di competenza della regione).
15 Per l’attuazione di quanto indicato ai commi 11, 12, 13 e 14 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa in capitale di € 50.000,00 di cui € 30.000,00 per la sottoscrizione del capitale sociale e € 20.000,00 per spese relative all’esecuzione degli atti necessari.
16. In conformità all’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 marzo 2006 sulla proposta del Ministro della Salute di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l’anno 2006, il comma 21 dell’articolo 1 della l.r. 1/2006(14)è sostituito dal seguente:
" 21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l’iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 di € 14.182.254.103,00 di cui:
a) € 14.042.554.103,00 per l’erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
b) € 127.700.000,00 per l’effettuazione degli interventi diretti di cui all’ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
c) € 12.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 18, stanziati all’UPB 200.".
17. Conseguentemente a quanto disposto al comma 16, sono altresì modificati i finanziamenti per il Servizio sanitario:
a) di € 14.423.352.422,75 per l’anno 2007 di cui:
1) € 14.293.098.422,75 per l’erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
2) € 130.254.000,00 per l’effettuazione degli interventi diretti stanziati alle UPB 257 e 258;
b) di € 14.654.126.061,52 per l’anno 2008 di cui:
1) € 14.521.266.981,52 per l’erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
2) € 132.859.080,00 per l’effettuazione degli interventi diretti stanziati alle UPB 257 e 258.
18. Per l’acquisto di materiale rotabile è autorizzata un’anticipazione regionale sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e un cofinanziamento delle predette risorse statali per complessivi € 30 milioni per l’anno 2007 e per complessivi € 270 milioni per l’anno 2008.
19. Per le spese di cui al comma 18, relativamente agli anni 2007 e 2008, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.
20. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rideterminazione delle aliquote e compartecipazioni a tributi erariali, è autorizzata per il finanziamento dell’attività svolta dalle Associazioni Provinciali Allevatori per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame la spesa di € 12.228.050,61 per l’anno 2006.
21. Le spese di gestione del Fondo per il sostegno al credito delle imprese cooperative istituito con la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) sono a carico del fondo stesso.
22. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali) (15)è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 99 dopo le parole "l’articolo 7" sono inserite le parole ", ad esclusione dei commi 1, 6, 8, 9, 10 e 11, ".
23. La modifica di cui al comma 22 decorre, con effetto retroattivo, dalla data di entrata in vigore della l.r. 10/2003. Dalla medesima data sono ripristinati i commi 1, 6, 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 7 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico – I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali). (16)
24. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"b bis) promuovere appositi accordi con gli enti istituzionali, anche internazionali, il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali e le università per attivare programmi di azioni coordinate, finalizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, a favorire la cooperazione tra imprese, università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, a stimolare la partecipazione delle piccole e medie imprese a progetti di ricerca e innovazione internazionali, comunitari, nazionali e regionali sviluppati in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati, a sostenere la capacità di brevettazione delle piccole e medie imprese, a favorire la capacità di ricerca e innovazione promuovendo l’alta formazione presso il sistema di ricerca e la mobilità dei ricercatori;";
b) il comma 2 ter dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
" 2 ter. La Regione può concedere contributi nell’ambito della promozione degli accordi e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), direttamente o attraverso Finlombarda S.p.A., mediante la costituzione di un apposito fondo denominato Fondo per la promozione di accordi istituzionali.";
c) dopo l’articolo 8 quater è inserito il seguente:
"Art. 8 quinquies
(Fondo di sostegno per le imprese innovative)
1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), la Regione concorre, attraverso Finlombarda S.p.A., alla costituzione di un fondo, anche in concorso con gli enti locali e le camere di commercio, per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde, nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d’impresa.
2. La gestione del fondo di cui al comma 1 è affidata a Finlombarda S.p.A. attraverso specifico incarico. Le spese di gestione sono a carico del fondo stesso.".
25. Alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 22 (Legge finanziaria 2006)(18)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 dell’articolo 1 è aggiunto, in fine, il periodo:
"Eventuali somme non impegnate, possono essere a loro volta riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso.".
27. Alla legge regionale 1 agosto 1992, n. 23 (Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987)(20)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:
" 2 bis. Al fine di cui al comma 2 dell’articolo 1 la Regione può avviare procedure di decadenza o revoca dei contributi concessi, nei confronti degli enti di cui alle lettere A), B) e C) del comma 1 dell’articolo 2, in caso di interventi in tutto o in parte non realizzati.".
28. I maggiori oneri per l’anno 2006 di parte corrente derivanti dal presente articolo sono pari a € 8.428.050,61 di competenza e di cassa; le maggiori risorse resesi disponibili di parte corrente per il 2007 e il 2008 sono pari rispettivamente a € 7.800.000,00 e € 5.800.000,00 di sola competenza.
29. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono di € 2.363.375,00 di competenza e di cassa per l’anno 2006, di € 33.992.265,00 per l’anno 2007 ed € 271.460.123,00 per l’anno 2008 di competenza.
30. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell’attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.
31. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le variazioni di cui all’allegata tabella 5.
NOTE:
10. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 7, lett. a) della l.r. 10 marzo 2009, n. 5. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 7, lett. a) della l.r. 10 marzo 2009, n. 5. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 7, lett. a) della l.r. 10 marzo 2009, n. 5. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 7, lett. a) della l.r. 10 marzo 2009, n. 5. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 2 gennaio 2006, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 2001, n. 14 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2005, n. 22 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 1 agosto 1992, n. 23 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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