Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 1
(Obiettivi e finalità)
1. La Regione attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, così come previsto dall’articolo 4 della Costituzione.
2. L’uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.
3. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, reca la disciplina organica del mercato del lavoro, informata ai principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione con le province e gli altri enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti, ed è orientata al perseguimento delle seguenti finalità:
a) garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema di servizi per il lavoro costituito da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati;
b) promuovere la piena occupazione, la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro;(1)
c) realizzare interventi che garantiscano continuità nella permanenza in attività dei lavoratori;
d) rafforzare la coesione e l’integrazione sociale;
e) promuovere la parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro.
4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso:
a) la promozione di misure di sostegno alle imprese che attuano azioni per l’incremento dell’occupazione sul territorio regionale;
b) la promozione all’avvio di nuove attività imprenditoriali, in particolare da parte di donne, giovani e soggetti svantaggiati;
c) la promozione dell’inserimento, della permanenza nel lavoro e di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle persone con disabilità, ai soggetti svantaggiati e alle fasce più deboli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;(2)
d) il sostegno dei processi di mobilità geografica dei lavoratori;
e) la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l’occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità d’innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
f) lo sviluppo delle condizioni per l’esercizio, durante tutto l’arco della vita, del diritto alla formazione continua e permanente, assicurando la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi;
g) l’incremento della conoscenza delle opportunità di inserimento e reinserimento professionale attraverso efficienti sistemi informativi;
h) la promozione, attraverso politiche integrate, dell’orientamento al lavoro e la formazione professionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità ed aspirazioni;
i) la valorizzazione della qualità dell’offerta del lavoro sostenendo azioni di sviluppo del capitale umano che contribuiscano a rendere più competitivo il sistema delle competenze professionali ed il sistema dell’imprenditorialità;
j) il sostegno e la promozione delle pari opportunità nell’accesso al lavoro e alla formazione, nonché il sostegno alle azioni positive contro la discriminazione di genere, età e diversa abilità;
k) la promozione ed il supporto alla prevenzione antinfortunistica per migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
m) il supporto all’inserimento nel mondo del lavoro e all’integrazione sociale dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea.
4 bis. La Regione considera l’innovazione e l’internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.(3)
5. La programmazione regionale persegue le finalità di cui al comma 3, nonché l’obiettivo di un sistema caratterizzato da stabilità, efficacia ed efficienza degli interventi e si pone, nel rispetto delle specificità provinciali, come coordinamento della rete dei soggetti che compongono il sistema per il lavoro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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