Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 3
(Programmazione regionale)
1. Il Consiglio regionale definisce nell’ambito del programma regionale di sviluppo e dei successivi aggiornamenti annuali, approvati con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), gli indirizzi di programmazione pluriennale e in particolare:(6)
f) gli indicatori di risultato e di impatto, anche nell’ambito delle politiche di genere, di pari opportunità e di non discriminazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 12, comma 3, della presente legge;
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può aggiornare gli indirizzi di cui al comma 1 al fine di attuare interventi di rilevanza strategica non compresi negli aggiornamenti annuali del programma regionale di sviluppo.(6)
2 bis. La Regione adotta come primaria modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, secondo quanto stabilito al capo VI bis.(7)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia