Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 13
(Albo degli operatori accreditati)
1. È istituito l’albo degli operatori pubblici e privati accreditati per l’erogazione dei servizi di cui al comma 2. L’iscrizione all’albo costituisce accreditamento degli operatori a tempo indeterminato.
2. Gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro finalizzate a:
a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l’accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l’inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
b) favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro e nella crescita professionale;
e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento nel mercato del lavoro;
g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
3. Nell’ambito dei servizi per la promozione dell’inserimento nel mercato del lavoro e della lotta alla disoccupazione di lunga durata, gli operatori accreditati assicurano a tutti i lavoratori disoccupati, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi del d.lgs. 181/2000, i seguenti servizi:
a) acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione;
b) colloquio di orientamento;
c) proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l'integrazione professionale;
d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 181/2000.
4. I servizi di cui al comma 3 sono erogati sulla base di un patto di servizio stipulato dall’operatore accreditato e il lavoratore in cerca di occupazione, recante i rispettivi impegni volti al perseguimento degli obiettivi di occupabilità.
5. Gli operatori che intendono iscriversi all’albo presentano apposita domanda alla competente direzione generale in materia di lavoro della Giunta regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, sono definiti i requisiti minimi per l’iscrizione all’albo, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale, nonché gli indicatori di possesso e le relative soglie, con particolare riferimento:
a) al possesso di un sistema certificato per la gestione della qualità;
b) alla capacità logistica e gestionale;
c) alla situazione economica e finanziaria;
d) alla disponibilità di adeguate competenze professionali;
e) all’esistenza di una rete di servizio e di relazioni istituzionali;
f) all’obbligo della interconnessione con la Borsa lavoro Lombardia, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro, nonché dell'invio di ogni informazione strategica sul funzionamento del mercato del lavoro richiesta in funzione delle attività di monitoraggio svolte nell’ambito dell’Osservatorio.
7. La deliberazione di cui al comma 6 stabilisce le modalità di rilascio e revoca dell’accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente all’organizzazione e al funzionamento dell’albo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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