Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 17 bis
(Sistema dote nelle politiche attive del lavoro)(27)
1. La Regione garantisce alla persona l’accompagnamento per la qualificazione, la ricollocazione e la riqualificazione professionale e per la ricerca del lavoro.
2. La Regione adotta come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo personale di occupabilità.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati dagli operatori di cui all’articolo 12 e sono rimborsati a risultato utile, secondo il profilo personale di occupabilità.
4. Il sistema dote può prevedere incentivi a favore delle imprese per l’inserimento lavorativo.
5. La Giunta regionale definisce:
a) gli standard a cui gli operatori di cui al comma 3 devono attenersi nell’erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato e ai risultati attesi, alle condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo;
b) il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema di rating, quale insieme di indicatori di efficacia, qualità, efficienza ed affidabilità.
NOTE:
27. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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