Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 26
(Contrasto al lavoro irregolare)
1. La Regione, al fine di garantire la qualità del lavoro e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e alterano le logiche della concorrenza leale tra le imprese:
a) esercita azioni di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti interessati a livello regionale;
b) promuove intese ed iniziative sperimentali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti bilaterali al fine di costruire il quadro delle condizioni ambientali per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
c) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici della amministrazione centrale dello Stato competenti;
d) definisce i criteri di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge per i datori di lavoro che risultino ricorrere a forme di lavoro irregolare e promuove le condizioni per rendere effettivo a livello territoriale il disposto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;
e) promuove campagne di informazione e formazione che accrescano la cultura della legalità e della qualità del lavoro;
f) promuove e sensibilizza azioni, anche di carattere locale, dirette a raccordare e potenziare, mediante specifiche iniziative di formazione, le attività ispettive realizzate dagli enti competenti, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
g) promuove e supporta, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati e stagionali;
h) qualifica il ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali.
2. L’assessore regionale competente in materia di lavoro e l’assessore competente in materia di politiche sociali, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, promuovono la realizzazione di protocolli d’intesa e linee di azione con i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia), con le articolazioni regionali di INPS e INAIL e con ogni altro soggetto competente al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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