Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 27
(Sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. la Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a questo fine, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento.(38)
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, le province e la Città metropolitana di Milano promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all’anticipazione e al contrasto dei rischi, anche di sanità pubblica, e al miglioramento delle condizioni di lavoro.(39)
3. La Regione promuove altresì la responsabilità sociale delle imprese, finalizzata a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3, la Regione promuove le iniziative imprenditoriali, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzate in particolare al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro e delle relazioni industriali.
NOTE:
38. Il comma è stato modificato dall'art. 31, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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