Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 28
(Integrazioni alla l.r. 13/2003)
1. Alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate)(40) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6bis
(Convenzioni Quadro per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate)
1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato istituzionale di coordinamento e della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di politiche del lavoro, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 276/2003. La validazione fa particolare riferimento:
a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d’obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;
d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.";
(Convenzioni Quadro per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate)
1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato istituzionale di coordinamento e della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di politiche del lavoro, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 276/2003. La validazione fa particolare riferimento:
a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d’obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;
d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.";
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia