Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 30
(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)
1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali e operative con le regioni e gli Stati europei, al fine di sviluppare la cooperazione, la circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici, lo scambio delle esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione sostiene la costituzione di reti internazionali tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro e i corrispondenti servizi di altri Stati, con l’obiettivo di favorire la migliore conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze e buone pratiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia