Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 34
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare:
a) gli articoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 12 a 20, 10, ad eccezione del comma 2, lettera c) e del comma 7, lettera d), 11, ad eccezione del comma 12, 12 della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego);(44)
b) le lettere a), b) e c) del comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 34/1978);(45)
c) il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);(46)
d) il comma 11 dell’articolo 2 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – collegato ordinamentale 2005).(47)
2. A seguito dell’approvazione degli atti attuativi di cui al comma 3 dell’articolo 11 della presente legge, sono altresì abrogati:
b) il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 34/1978).(45)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia