Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 36
(Disposizioni finanziarie)
2. Al fondo di cui al comma 2, dell’articolo 10 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.5.1.2.82 ‘La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali’.
4. Per l’esercizio dell’apprendistato di cui all’articolo 20 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.2.1.2.401 ‘Promozione e sviluppo del mercato del lavoro’.
5. Per gli interventi relativi al diritto alla formazione di cui all’articolo 21 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 2.1.4.2.70 ‘Formazione per tutto l’arco della vita e competitività’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
6. Alle spese di cui all’articolo 22 si provvede con le risorse stanziate all’upb 2.5.2.03.85 ‘Sviluppo dell’occupabilità, dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo delle donne’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
6 bis. All’autorizzazione delle spese di cui all’articolo 24 si provvede annualmente tramite risorse proprie con la legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).(50)
7. Alle spese di cui all’articolo 29 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.2.2.02.13 ‘Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione’ e con le risorse stanziate alle upb 2.1.4.2.70 ‘Formazione per tutto l’arco della vita e competitività’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’
8. Per lo sviluppo dell’internazionalizzazione del mercato del lavoro di cui all’articolo 30 si provvede con le risorse derivanti da assegnazione statale e dell’Unione europea stanziate annualmente all’upb 2.2.2.2.13 ‘Azioni a sostegno dell’occupazione e di prevenzione della disoccupazione’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
9. Al fondo per le politiche attive di cui all’articolo 35 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 2.2.3.2.79. ‘Sostegno della nuova imprenditorialità’.
10. Alle spese di cui agli articoli 6, 17, 18, 19, 26, 31 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
11. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.
11 bis. Alle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4 si provvede con le risorse finanziarie stanziate alla missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio regionale 2018-2020.(51)
NOTE:
48. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 1. della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
49. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 26, comma 6, lett. e) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. La condizione si è realizzata a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. X/7367.
51. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 2. della l.r. 4 luglio 2018, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia