Legge Regionale
11 dicembre 2006
, N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24
Art. 5
(Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra)
1. La Regione persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra attraverso il programma di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo una sezione tematica con le misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dei meccanismi del protocollo di Kyoto, l'efficienza e la sostenibilità energetica nei settori privato e pubblico.
2. In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione, in accordo con le autonomie funzionali, promuove accordi e iniziative rivolte alle imprese, riguardanti:
3. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali riguardanti:
a) programmi di sviluppo locale volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con i modelli di Agenda 21 Locale;
b) programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
c) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
d) programmi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agricola attuati mediante contratti quadro e contratti di programma agroenergetici con gli imprenditori agricoli, nell'ambito di intese di filiera;
e) programmi, misure e interventi per la mitigazione del cambiamento climatico, anche mediante il recupero di superfici impermeabilizzate e la realizzazione e la riqualificazione di aree boschive, sistemi e aree verdi; tali programmi, misure e interventi sono realizzati nel quadro delle previsioni del piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico previa intesa con lo Stato, le azioni previste sono realizzate nel rispetto della normativa statale vigente per gli interventi in aree sottoposte a vincolo, ivi compreso il parere delle competenti articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo(2)
NOTE:
2. La lettera è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. a), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18e successivamente modificata dall'art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia