Legge Regionale
11 dicembre 2006
, N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24
Art. 8
(Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia)
1. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) lombarde e con altri soggetti interessati, iniziative e strumenti per favorire l'adozione di sistemi di gestione ambientale nel settore produttivo. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie che adottino sistemi di risparmio di energia e di materia al fine di ridurre sostanzialmente gli impatti ambientali delle lavorazioni industriali.
2. La provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi del comma 2 ter e dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003. La Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e agevolare, mediante l’utilizzo di tecnologie digitali, l’esercizio delle funzioni amministrative, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Milano sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’utilizzo dell’applicativo, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico.(5)
2 bis. Per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, di cui all'articolo 29-ter del d.lgs. 152/2006, relativi a impianti industriali allacciati alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14001 si applica, nell'ambito dell'adeguamento del tariffario, una riduzione differenziata, da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per cento, degli oneri per le istruttorie e per i controlli.(6)
2 ter. La Regione è l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative alle installazioni esistenti qualificate come “non già soggette ad AIA” ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i - quinquies), del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 3, del d.lgs. 46/2014.(7)
2 quater. Nell’ottica della semplificazione amministrativa ed assicurando una elevata protezione dell’ambiente e della salute, la Giunta regionale adotta, sentito il parere della commissione consiliare competente, atti di indirizzo volti a:(8)
a) individuare le modifiche non sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali che, in considerazione della relativa irrilevanza in termini di impatto ambientale, possono essere realizzate dai gestori delle installazioni decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte dell’autorità competente, della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs.152/2006, senza che la stessa autorità si sia pronunciata;
a bis) promuovere modalità applicative uniformi per la verifica, da parte delle autorità competenti, delle comunicazioni effettuate ai sensi della lettera a);(9)
b) favorire la programmazione delle attività istruttorie, svolte dalle autorità competenti, connesse ai procedimenti di riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali disposto ai sensi dell’articolo 29-octies, commi 3 e 6, lettera a), del d.lgs. 152/2006.
3. Le prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della scadenza delle stesse, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche.
4. L'ARPA, secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale, esercita le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni relative agli impianti industriali, di pubblica utilità e di produzione dell'energia, verificando, in particolare, la conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti.
5. In sintonia con il Programma energetico ambientale regionale, la Regione promuove la riconversione delle centrali termoelettriche esistenti mediante l'adozione di soluzioni tecnologiche più avanzate e miranti all'efficienza energetica per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera ed il miglioramento del rendimento energetico complessivo.
NOTE:
5. Il comma è stato modificato dall'art. 34, comma 2, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7 e successivamente dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24e dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. L'alinea è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 30 settembre 2020, n. 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia