Legge Regionale
11 dicembre 2006
, N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24
Art. 27
1. L’inosservanza dell’obbligo di tenuta del libretto di impianto previsto in capo al responsabile dell’impianto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.(58)
1 bis. L’amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato e, qualora delegato, il terzo responsabile, ciascuno per quanto di competenza, che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), ai fini dell’istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.(59)
1 ter. Il responsabile dell’impianto termico, come individuato dal d.p.r. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 10/1991.(60)(61)
1 quater. Il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l’edificio.(62)
2. L’inosservanza degli obblighi dell’installatore o del manutentore inerenti alla targatura dell’impianto termico, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00. (63)
2 bis. L’inosservanza degli obblighi dell’installatore o del manutentore, inerenti all’invio della dichiarazione dell’avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell’avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l’invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.(64)
3. L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'articolo 9, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.
3 bis. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all’articolo 9, comma 1 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.(65)
3 ter. La mancata registrazione entro il termine di cui all’articolo 10, comma 4, o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.(66)
3 quater. L’installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 10, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.(67)
4. L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5 mila.
11. L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui agli articoli 13 e 22, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.
11 bis. L’inosservanza delle misure di limitazione di cui all’articolo 18, comma 1 bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Laddove l’inosservanza delle misure di limitazione di cui al precedente periodo risulti sanzionabile anche ai sensi dell’articolo 130 decies, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), si applica la sanzione di cui alla stessa l.r. 31/2008.(70)
11 ter. L’inosservanza delle disposizioni di sospensione, differimento e divieto, concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali, e delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 bis comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.(71)
12. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 24, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 10 mila.
13. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.
13 bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3 bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.(72)
14. L'inosservanza delle limitazioni di cui all'articolo 30, comma 5, disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10 mila.
15. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 14 spetta ai comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti ed alle province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40 mila abitanti.
16. Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 12, 13 e 14, commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.
17. Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui al comma 3, non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.
17 bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l’attestazione comporta l’assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l'attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità stabilite dalla Giunta regionale è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale.(74)
17 ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio incorre nella sanzione amministrativa da € 2 mila a € 10 mila. La sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni. (75)
17 quater. Il direttore dei lavori che realizza l’intervento in difformità a quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui all’articolo 28 della legge 10/1991, redatta secondo le disposizioni regionali, incorre nella sanzione amministrativa da 5.000 euro e 15.000 euro. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta la violazione delle prescrizioni relative all’uso delle fonti rinnovabili o prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione degli articoli 9 e 25, la sanzione è raddoppiata e il comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione. (76)
17 quinquies. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila. (77)
17 sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila. (78)
17 septies. L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica.(79)
17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione da sessanta a centottanta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della violazione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/1981, comporta la cancellazione dall'elenco regionale da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 689/1981, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l'accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione. La sospensione dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati non si applica se la non conformità dell’attestato di certificazione energetica degli edifici non comporta una diversa assegnazione di classe di efficienza energetica e se il certificatore provvede a depositare l’attestato corretto entro i termini previsti dall’articolo 16, comma 1, della legge 689/1981, oltre a corrispondere in misura ridotta la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria(80)
17 nonies. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis competono all’ente locale di cui al comma 1 bis. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 bis, 17 quinquies e 17 sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., in conformità all’articolo 48 dello Statuto d’autonomia della Lombardia e secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 26/2003. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 ter, 17 quater e 17 septies competono ai comuni. Al fine di consentire il controllo sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell’attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all’organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica. Le sanzioni irrogate da Infrastrutture Lombarde s.p.a. ai sensi del presente comma vengono riscosse ed introitate dalla stessa società, che si assume anche le spese per l’organizzazione dei controlli e l’applicazione delle sanzioni. Per lo svolgimento delle attività di controllo e di riscossione delle sanzioni, Infrastrutture Lombarde s.p.a. può avvalersi di altri soggetti anche appartenenti al sistema regionale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007”).(81)
17 decies. Gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 4 bis, non si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità. Non si applicano inoltre nei casi di delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali.(82)
18. Per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).(25)
18 bis. Ove l’accertamento delle violazioni di cui ai commi 11 e 11 ter sia effettuato da organo dipendente dallo Stato, spetta al comune nel cui territorio è stata accertata la violazione ricevere il rapporto, emanare l’ordinanza-ingiunzione, procedere in ordine ad eventuali ricorsi ed introitare i relativi proventi.(83)
NOTE:
58. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
59. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
61. La sanzione amministrativa prevista dal comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell'art. 9, comma 3 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5.
63. Il comma è stato sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), numero 3) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
64. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c), numero 4) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
68. Il comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. c), numero 5) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
72. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. k) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 2 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.
73. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. l) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
76. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. i) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e dall'art. 17, comma 1 lett. j) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
80. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e successivamente sostituito dall'art. 23, comma 1 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Vedi anche art. 23, comma 3 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 (vedi anche art. 31, comma 2, della l.r. 25 maggio 2021, n. 8).
81. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2009, n. 30 e dall'art. 11, comma 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24.
83. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10e successivamente modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Vedi anche art. 33, comma 2 della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia