Legge Regionale
15 dicembre 2006
, N. 29
Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29
Art. 7 bis
(Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati)(4)
1. Ai fini della richiesta di cui all’articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell’iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull’iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l’istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l’invio alla Regione ai sensi del comma 4.
2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.
3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.
4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all’articolo 7 quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis dello stesso articolo 7 quater.
5. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell’ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull’effettuazione del referendum di cui all’articolo 7 quater.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia