Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 9 ter
(Referendum consultivo regionale)(4)
1. L’effettuazione del referendum consultivo regionale per i progetti di legge di cui all’articolo 7, comma 1, da presentare al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile di ogni anno, è deliberata, su proposta della commissione consiliare competente, dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno. L’effettuazione del referendum di cui al precedente periodo è deliberata a seguito dell’iniziativa legislativa di cui all’articolo 7, comma 1, o della mancata assunzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dei referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8.
2. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 7 quinquies, non si fa luogo a referendum.
3. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 1è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 luglio e comunicato ai presidenti delle corti d’appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all’articolo 8.
4. La consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.
5. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
6. L’esito della votazione del quesito referendario si intende favorevole quando, in ciascuno dei comuni interessati, partecipa almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.(12)
7. L’ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 3 entro il termine previsto dall’articolo 27, comma 3, della l.r. 34/1983.
8. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall’ufficio centrale per il referendum ai sensi della l.r. 34/1983, comunica i risultati del referendum regionale consultivo e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto.
9. Salvo quanto previsto al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo III della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 17, comma 6, della stessa legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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