Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 9 quinquies
(Consultazione regionale in forma semplificata)(4)
1. Nei casi di cui all’articolo 9 ter, qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9 dell’articolo 9 ter, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.
2. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 1, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:
a) procedono allo spoglio dei voti;
b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;
c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 2, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 1 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.
4. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:
a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;
b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;
c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;
d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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